Studio Legale Penale Avv. Federico Contri
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Il glossario.


A

Accompagnamento coattivo

Analogia • L’analogia consiste in un processo di integrazione dell’ordinamento attuato tramite una regola di giudizio ricavata dall’applicazione all’ipotesi di specie, non regolata espressamente da alcuna norma, di disposizioni regolanti casi o materie simili.

Arresto • Nelle indagini preliminari la polizia giudiziaria e il pubblico ministero possono limitare la libertà personale dell’indagato:la polizia giudiziaria con l’arresto e il fermo, il pubblico ministero con il fermo.
Tanto l’arresto quanto il fermo sono vietati allorché il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità.

Autodifesa • Quel complesso di attività che l’imputato esplica personalmente per dimostrare l’inconsistenza dell’accusa a suo carico (es. art. 65 e 494 c.p.p.).

B

C

Casellario giudiziale • Il d.P.R. 14 Novembre 2002, n. 313 è il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

Causalità

Chiamata di correo

Circostanze del reato

Civilmente obbligato per le pene pecuniarie

Cognizione

  • giudice
  • giudice di appello
  • corte di Cassazione

Concorso di persone nel reato • La condotta criminosa può essere posta in essere da uno o più soggetti. Quando è posta in essere da più soggetti e con l'accordo tra i medesimi, si ha concorso di persone nel reato.

Confronto

Consiglio Nazionale Forense • E' l'organo rappresentativo istituzionale degli avvocati.
E' deputato principalmente ad assicurare l'osservanza della deontologia professionale.

Consiglio Superiore della Magistratura

Consob

Contravvenzione • Punibile sia per dolo che per colpa.

Controesame (o cross examination)

Corte di Cassazione • Istituzionalmente investita del compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme inetrpretazione del diritto nazionale.

Criminal profiling

D

Dibattimento

Difensore di fiducia

DNA

Diritto Costituzionale

Diritto Europeo

Diritto penale

Diritto processuale penale

E

Elezione di domicilio

Esame delle parti

Esecuzione • L'esecuzione penale assolve ad un duplice compito, l'uno attuativo del comando contenuto nella statuizione giudiziale e l'altro di controllo sulla validità e sulle modalità di realizzazione del titolo esecutivo.

F

G

H

I

Immunità parlamentare

Imputabilità

Imputazione • L'enunciazione "in forma chiara e precisa" del fatto costituente il reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge.
Con l'imputazione formulata l'indagato acquista la qualità di imputato.

Imputazione generica • L'imputazione è generica quando non è chiara e precisa.

Incidente probatorio

Indagato (Persona sottoposta alle indagini) • L'indagato necessita dell'assistenza tecnica difensiva sin dalle prime attività.

Indagini difensive (l. 7 dicembre 2000, n. 397)

Indagini preliminari • Il libro V del codice di procedura penale, posto all'inizio della parte seconda (cosiddetta dinamica) del codice, è intitolato "indagini preliminari e udienza preliminare".
Le indagini preliminari sono l'attività di ricerca e raccolta di informazioni che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, acquisita la notizia che un reato sarebbe stato commesso, svolgono "nell'ambito delle rispettive attribuzioni" per consentire allo stesso pubblico ministero di assumere "le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale" (art.326 c.p.p.), cioè di decidere se esercitare o non esercitare tale azione.
Le indagini preliminari sono collocate nel procedimento, e non nel processo, perché sono svolte da pubblico ministero e polizia giudiziaria prima dell'esercizio dell'azione penale.

Indulto

Investigazione difensiva • I difensori possono svolgere investigazioni difensive per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
Ciascun difensore può svolgere l'indagine personalmente o tramite un sostituto, un investigatore privato autorizzato o un consulente tecnico.

Ispezioni

J

K

L

M

Magistratura di Sorveglianza • Il ruolo della Magistratura di Sorveglianza è interessato da uno sviluppo della tendenza legislativa degli ultimi anni, volta a concentrare negli organi giurisdizionali di Sorveglianza i vari aspetti della dinamica rieducativa e dell'individualizzazione della pena.
Gli organi della Magistratura di Sorveglianza sono due: uno monocratico: il Magistrato di Sorveglianza; l'altro collegiale: il Tribunale di Sorveglianza.

Misure cautelari

Misure cautelari reali

  1. il sequestro conservativo;
  2. il sequestro preventivo;
  3. i rimedi avverso i provvedimenti di sequestro.

Misure di sicurezza

Mobbing

N

Nomina

Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art.175 c.p.)

Notificazione • Il procedimento di notificazione è distinto in tre fasi:
l'impulso, consistente nell'ordine o nella richiesta di eseguire la notificazione e nella consegna materiale dell'atto all'organo esecutivo;
l'esecuzione, di cui fanno parte la predisposizione dell'atto da notificare, l'attività di ricerca del destinatario e la consegna dell'atto alla persona abilitata a riceverlo;
la documentazione dell'attività svolta dall'organo esecutivo: è la così detta relazione di notificazione, momento documentale e finale del procedimento notificativo.
Le notificazioni sono disposte dal Giudice e dalle parti, ivi compreso il Pubblico Ministero.

Notizia di reato • La notizia di reato (o come si suole dire la notitia criminis) è l'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica).
L'acquisizione di una notizia di reato, sia pur generica,da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria è indispensabile perché tali organi possano iniziare le indagini preliminari.
La notizia di reato costituisce un presupposto del procedimento penale, ma non fa parte di questo, giacché il procedimento inizia con il primo atto d'indagine preliminare compiuto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria dopo l'acquisizione della notizia.
La notizia di reato non è fonte o mezzo di prova del reato.

O

Oblazione • Il procedimento di oblazione (artt. 162, 162-bis c.p. e 141 disp. att.) ha come tratto caratteristico il consentire una chiusura anticipata della vicenda processuale, evitando la fase dibattimentale.
L'imputato chiede con questa procedura di regolare in denaro la propria "pendenza" penale.
Ne consegue l'estinzione del reato e la cessazione immediata del processo a suo carico.

Opposizione a decreto penale Opponendosi al decreto penale, l'imputato consegue simultaneamente un duplice risultato: da un lato, sospende l'esecuzione della condanna, dall'altro impone che l'accertamento del fatto avvenga in forme diverse da quelle del procedimento per decreto.

Opposizione alla richiesta di archiviazione

Ordinanza cautelare

P

Parte civile

Perizia • La perizia è un mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto.
Essa deve essere disposta dal giudice quando occorre compiere una valutazione per la quale sono necessarie specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche.
Rispetto agli altri strumenti di conoscenza e di valutazione, la perizia si caratterizza per essere un "mezzo di prova" particolarmente garantito.
Difatti sin dalla fase del conferimento dell'incarico si instaura un contraddittorio tra il perito ed i consulenti delle parti, i quali possono assistere alle operazioni ed avanzare osservazioni e richieste.
Tuttavia ogni potere decisionale e valutativo compete unicamente al perito;perciò le parti potranno soltanto cercare di dimostrare al giudice la erroneità o la lacunosità della perizia.
Da questa rapida analisi, emerge la funzione para-giudiziale del perito, al quale è demandata la soluzione di ogni questione tecnica, liberando di tale incombente il giudice.
E' indubbio che l'esecuzione di una perizia presenta vari vantaggi:quello di ridurre i rischi di errore, favorendo il confronto tra esperti;quello di economizzare tempo e risorse;quello di assicurare che l'esperto nominato dal giudice non persegua interessi di alcuna parte;infine, è una scelta quasi obbligata qualora le parti private non siano in grado di operare un proprio accertamento.
Di regola la perizia è disposta a richiesta di parte;eccezionalmente può essere disposta d'ufficio nel dibattimento.
Nell'incidente probatorio la perizia può essere disposta soltanto a richiesta di parte (quindi, non d'ufficio) e unicamente nelle ipotesi previste dall'art.392 c.p.p.:e cioè, quando sono soggette a modificazione non evitabile la persona, le cose o i luoghi da esaminare o quando si prevede che la perizia durerà più di sessanta giorni (c.d. perizia di lunga durata).
Il giudice sceglie il perito in base a precisi vincoli:ai sensi dell'art.221 c.p.p., comma 1, c.p.p. deve scegliere di regola una persona iscritta in appositi albi o, eccezionalmente, al di fuori di tali albi, ma tra coloro che siano forniti di particolare competenza tecnica (sulla quale dovrà dare congrua motivazione).
Sono previste situazioni di incapacità ed incompatibilità del perito simili a quelle previste per il giudice:il legislatore vuole che il perito sia in una situazione di terzietà e impregiudicatezza, vista la delicata funzione che questi è chiamato a svolgere.
La formulazione dei quesiti, da sottoporre al perito, spetta al giudice con la più ampia garanzia del contraddittorio:sono sentiti il perito, le parti ed i loro consulenti tecnici.
Il giudice, sentite le parti presenti, formula in via definitiva i quesiti.
Da questo momento i consulenti possono assistere allo svolgimento della perizia, presentare al giudice osservazioni e riserve e, infine, proporre specifiche indagini.
Una volta che il giudice ha precisato i quesiti, il perito gode di propri poteri di direzione e di impulso;tuttavia egli resta sotto il controllo del giudice sia nel momento in cui prende contatto col materiale probatorio, sia quando occorre risolvere questioni relative ai propri poteri.
Il perito può prendere visione del materiale probatorio, col limite che può conoscere soltanto gli atti acquisibili al fascicolo per il dibattimento.
Viceversa, il consulente di parte può leggere gli atti del fascicolo del pubblico ministero.

Prescrizione • La prescrizione è una decisione penalmente più sfavorevole per l'imputato.

Principio di offensività

Procedimento monocratico con citazione diretta • Nel rito con citazione diretta non è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale con citazione diretta a giudizio.
Non è previsto alcun controllo del giudice sulla fondatezza dell'iniziativa del pubblico ministero.
Quest'ultimo emette il decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.) e lo fa notificare all'imputato e alla persona offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione.

Procedimento ordinario di primo grado • Procedimento ordinario di primo grado (indagini preliminari,udienza preliminare e giudizio)

Procedimenti speciali • Esistono cinque tipi di procedimento speciale e sono il giudizio abbreviato, l'applicazione di pena su richiesta delle parti, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato e il procedimento per decreto.

Prova

Prova contraria

Prova diretta

Prova scientifica

Q

R

Remissione della querela • C.p. 152 ss;c.p.p.340

Riabilitazione

Richiesta di archiviazione • Con la richiesta di archiviazione il pubblico ministero trasmette al giudice il fascicolo delle indagini contenente la notizia di reato,la documentazione delle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari (art.408 comma 1° c.p.p.).
Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero (art.409 comma 1° c.p.p.).

Ricognizione

Ricusazione

S

T

U

V

W

X

Y

Z