L'originario complesso delle disposizioni incriminatrici contenute nella
l. 47/1948, si è significativamente assottigliato a seguito dell'approvazione della
l.689/1981.
Ad esempio, il reato di rifiuto di rettifica di cui all'art.8, co. 6° l. 47/1948,
costituisce infatti oggi soltanto un illecito amministrativo.
Infatti questa fattispecie è stata depenalizzata ad opera
dell'art.32, c. 1, l.24 novembre 1981, n. 689.
Il più frequente e significativo fra i reati a mezzo stampa (e perciò tale da meritare
una particolare considerazione con la previsione dell'aggravante di cui all'art. 13,
l.47/1948), è la diffamazione a mezzo stampa. |
Quando l'incriminazione cade sul contenuto della stampa, si profila una
catena di cooperatori nel reato, catena al cui inizio vi è l'autore dello scritto
riprodotto; seguono il direttore (di diritto o di fatto) della pubblicazione, ecc.
Le varie figure sono richiamate dalla legge sulla stampa che tratteggia l'assetto
organizzativo (in primo luogo dei periodici) in relazione all'imputazione di
responsabilità derivanti dall'esercizio dell'informazione a mezzo stampa. |
Si staglia, innanzitutto, la figura del proprietario, cioè
della persona fisica o giuridica alla quale fanno capo i rapporti ed i rischi
patrimoniali inerenti all'impresa di stampa.
Nel caso di reati commessi col mezzo della stampa, la sua responsabilità civile in
solido con l'autore del reato è prevista dall'art. 11, l.47/1948. |